interessi di mora
dir. 2000/35/CE
del Parlamento Europeo
G.U.C.E. del
giorno 8.8.2000: cfr. Il Sole 24 Ore del 7.09.2000)
E’ stata prevista una regolamentazione – ritenuta immediatamente
applicabile in quanto sufficientemente precisa – delle conseguenze del ritardo
nei pagamenti.
In assenza di diversa regolamentazione contrattuale, sono dovuti
automaticamente interessi di mora a seguito del ritardo di oltre 30 giorni nei
pagamenti, al tasso di riferimento della BCE, aumentato di almeno 7 punti
percentuali, salve diverse disposizioni.